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22/03/2026 23:00 - Carlo Pusceddu

Novità del DL n. 33 del 18 marzo 2026 Decreto Carburanti 

 

DL n. 33 del 18 marzo 2026

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2026 è stato pubblicato il DL in oggetto, in vigore dalle ore 0:00 del 19 marzo 2026 e approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri

Il Decreto Carburanti introduce un credito d’imposta del 28% sul gasolio per le imprese di autotrasporto. I credito di imposta sarà commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente e del la sicurezza energetica. 

L’intervento punta a contenere i costi delle imprese, evitando effetti sui prezzi al consumo. La misura si estende anche al comparto della pesca. Conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti fasi di emergenza energetica.

I soggetti beneficiari sono gli stessi che godono del Beneficio gasolio autotrasporto merci su strada ordinario per il gasolio commerciale:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

 

I limiti alla compensazione MASSIMA DI 250.000 EURO ANNUI , previsti dalla LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 - Art. 1 , comma 53,  sono stati sospesi.

ATTENZIONE !!!!

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del Decreto Legge è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la data del 31 dicembre 2026.

Per un preventivo per la redazione delle istanze potete contattarci via mail su commerciale@cpaccise.com o compilando il form richiesta informazioni.

 

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