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DL n. 33 del 18 marzo 2026
Sulla Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2026 è stato pubblicato il DL in oggetto, in vigore dalle ore 0:00 del 19 marzo 2026 e approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri
Il Decreto Carburanti introduce un credito d’imposta del 28% sul gasolio per le imprese di autotrasporto. I credito di imposta sarà commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente e del la sicurezza energetica.
L’intervento punta a contenere i costi delle imprese, evitando effetti sui prezzi al consumo. La misura si estende anche al comparto della pesca. Conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti fasi di emergenza energetica.
I soggetti beneficiari sono gli stessi che godono del Beneficio gasolio autotrasporto merci su strada ordinario per il gasolio commerciale:
a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
I limiti alla compensazione MASSIMA DI 250.000 EURO ANNUI , previsti dalla LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 - Art. 1 , comma 53, sono stati sospesi.
ATTENZIONE !!!!
Il credito d’imposta di cui al comma 1 del Decreto Legge è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026.
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